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D.M. 28/04/2006Art. 3. - Procedure per la determinazione delle nuove capacità 1. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base di modalità stabilite dall'Autorità, avvia, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 2, una procedura aperta a tutti i soggetti interessati, rendendo noti i dati relativi al punto di accesso, per il quale è pervenuta la prima richiesta, consentendo la presentazione di ulteriori richieste di capacità di nuova realizzazione, anche con riferimento a punti di entrata o di uscita della rete di trasporto diversi da quello per il quale è stata presentata la prima richiesta, e dandone contestuale comunicazione al Ministero e all'Autorità. D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. 2. Le richieste di capacità di trasporto di nuova realizzazione possono essere relative sia alla realizzazione di un nuovo punto di entrata o di uscita della rete di trasporto, sia ad un punto di entrata o di uscita esistente per valori di capacità superiori a quelli disponibili e pubblicati dall'impresa di trasporto interessata. 3. Le richieste di capacità presentate da altri soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria devono essere relative a una capacità giornaliera e a un periodo corrispondenti a quelli per i quali è stata ottenuta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 4. Qualora le richieste di cui ai commi precedenti interessino più di una impresa di trasporto, dette imprese dovranno stabilire un opportuno coordinamento, sia ai fini del conferimento delle capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale da parte dell'impresa maggiore di trasporto, sia ai fini della realizzazione e successiva gestione delle opere di trasporto necessarie. 5. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste complessivamente pervenute, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determina e comunica ai richiedenti, per ciascun punto di entrata o di uscita a) le caratteristiche e la sua localizzazione b) le capacità di trasporto realizzabili c) i relativi tempi di messa a disposizione della capacità di trasporto d) i corrispettivi stimati dei nuovi punti di entrata e uscita, calcolati sulla base dei criteri tariffari stabiliti dall'Autorità. 6. Qualora la capacità tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità richieste, l'impresa maggiore di trasporto propone, per ciascun punto di entrata o uscita la nuova capacità di trasporto, in via prioritaria ai richiedenti in base ai seguenti criteri, nell'ordine a) richieste di capacità relative a infrastrutture che hanno ottenuto una esenzione o un diritto alla allocazione prioritaria, in base alla relativa data di concessione dell'esenzione da parte del Ministero, qualora confermata dalla Commissione europea, o del riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria b) tutti gli altri soggetti, con ripartizione pro-quota in caso di congestione. 7. A seguito della comunicazione i soggetti titolari di una esenzione o di un diritto all'allocazione prioritaria presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione, salvo i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti, qualora essa sia proposta dall'impresa maggiore di trasporto. 8. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 7 presentano una richiesta impegnativa di conferimento di capacità in misura non superiore a quella proposta dall'impresa maggiore di trasporto. Art. 4. - Conferimento della capacità di trasporto 1. Nel caso in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa di capacità, la capacità è conferita dall'impresa maggiore di trasporto come segue a) ai soggetti ai quali è stata rilasciata una esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, o riconosciuto il diritto all'allocazione prioritaria di cui al comma 18 dello stesso articolo, per un periodo corrispondente a quello relativo all'esenzione o al diritto all'allocazione prioritaria ottenuti b) ai soggetti richiedenti capacità di trasporto relativamente alla quota non esente o non oggetto di diritto di allocazione prioritaria la capacità di trasporto è conferita, anche contestualmente al conferimenti di cui alla lettera a), per un periodo non superiore alla durata dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria relativi alla stessa infrastruttura c) a tutti gli altri soggetti la capacità di trasporto è conferita in base alle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente. 2. Nel caso in cui in cui la capacità di trasporto continua esistente o in corso di realizzazione al momento delle richieste per ciascun punto di entrata o di uscita non risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta impegnativa dì capacità, l'impresa maggiore di trasporto conferisce la capacità ai soggetti di cui alla lettera c) per le durate previste dalle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente, anche contestualmente ai conferimenti di cui al comma 1, lettera a). 3. Nel caso di terminali di rigassificazione la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita per la capacità complessiva richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 7, e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, al soggetto che gestirà il terminale; le ulteriori capacità di trasporto realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) sono successivamente conferite al soggetto che gestirà il terminale, in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da esso sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione, secondo modalità stabilite dall'Autorità. 4. Nel caso di interconnettori la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita ai soggetti importa- D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. tori che usufruiscono dell'esenzione, per una capacità e per un periodo corrispondenti all'esenzione concessa, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacità è conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 5. 5. Nel caso di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, la capacità di trasporto al corrispondente punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti è conferita ai soggetti importatori che hanno ottenuto il diritto all'allocazione prioritaria per una capacità e un periodo corrispondenti all'allocazione prioritaria ottenuta, e, nel caso di richiesta relativa ad un punto di uscita, in base alla richiesta stessa; nei confronti degli altri soggetti la capacità è conferita secondo i criteri di attribuzione della quota residua di cui all'art. 6, comma 1, salvo diversi accordi governativi sottoscritti con gli Stati interessati ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002 n. 273. Art. 5. - Realizzazione della nuova capacità di trasporto 1. Le imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti realizzano una nuova capacità di trasporto in misura sufficiente a soddisfare la capacità relativa ai contratti di trasporto complessivamente sottoscritti per ciascun punto di entrata o di uscita interessato ai sensi dell'art. 4, con le seguenti capacità a) nel caso di terminali di rigassificazione, una capacità comunque non inferiore a quella massima giornaliera di rigassificazione come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006, nel caso in cui il soggetto che realizza il terminale, anche a seguito della procedura pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non abbia sottoscritto un contratto di trasporto per tale capacità massima b) nel caso di interconnettori, una capacità di trasporto comunque non inferiore alla portata massima giornaliera dell'infrastruttura, come risultante dal progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 11 aprile 2006 c) nel caso di infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non appartenenti all'Unione europea, una capacità di trasporto comunque non inferiore alla capacità complessivamente conferita, aumentata del 5%. 2. L'Autorità stabilisce le modalità di remunerazione della eventuale capacità addizionale realizzata di cui al comma i ove essa non sia richiesta e conferita nell'ambito dei processi di conferimento annuali e pluriennali. 3. L'Autorità stabilisce le modalità con cui il soggetto che gestisce il terminale di rigassificazione alloca agli utenti del servizio di rigassificazione la capacità totale di trasporto realizzata di cui al comma 1, lettera a). 4. Qualora l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste di capacità, sentite le altre imprese di trasporto interessate, determini di realizzare un piano di potenziamento o di modifica della rete di trasporto di carattere più generale rispetto alla soluzione tecnica minima per garantire le capacità di trasporto richieste, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni complessive di sicurezza, efficienza e sviluppo del sistema di trasporto nazionale o internazionale, ne dà preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorità. 5. Il Ministero, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, come modificato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 239/2004, verifica la conformità del piano di cui al comma 4 agli indirizzi emanati per lo sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale e ne dà comunicazione alle imprese interessate e all'Autorità, ai fini dei provvedimenti in materia di tariffe di trasporto. Art. 6. - Criteri per il conferimento delle capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria 1. La quota residua delle capacità di rigassificazione dei nuovi terminali di rigassificazione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18 dello stesso art. 1, nonchè dei loro potenziamenti, è conferita, con riferimento al periodo di durata dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria, ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono di detta esenzione o diritto di aliocazione prioritaria, secondo procedure definite dall'Autorità in base ai criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas riportati nei commi successivi. 2. Una quota non inferiore al 75% della capacità residua di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata compresa tra 5 e 10 anni, in base alle seguenti priorità, nell'ordine a) clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica b) soggetti che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20% del volume di gas da importare nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 e secondo le modalità di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/04 dell'Au- D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. torità, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, definite dall'Autorità. In caso di congestione, la capacità è conferita prioritariamente ai soggetti che si impegnano ad offrire il maggiore volume di gas presso lo stesso mercato regolamentato c) soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004 |
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